Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Distruzione dei beni aziendali La disciplina della distruzione dei beni prevede si presumono ceduti ai fini fiscali, in particolare per l’IVA, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi ...

Distruzione dei beni aziendali

La disciplina della distruzione dei beni prevede si presumono ceduti ai fini fiscali, in particolare per l’IVA, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi ...

Dal 14 maggio 2011, per effetto dell’art. 7, comma 2, lettera z) del DL n. 70/2011, noto come Decreto Sviluppo (conv. L. n. 106/2011, la soglia del costo dei beni da distruggere per i quali è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è elevata a 10.000 euro. A questa modifica normativa non si è data la giusta attenzione che merita, vista l’importanza che ha con riguardo agli aspetti fiscali e contabili di un’azienda. In tema di controlli fiscali, per esempio, l’attestazione che la merce non sia giacente in magazzino perché distrutta, comporta che i verbalizzanti non possono presumere che la merce stessa sia stata venduta in “nero”. Giova, pertanto, puntualizzare, in estrema sintesi, alcuni aspetti.

La disciplina della distruzione dei beni è contenuta nel DDP n. 441/1997, dove, all’art. 1, è disposto che si presumono ceduti ai fini fiscali, in particolare per l’IVA, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Da questa regola emergono due elementi significativi: la norma rientra nel campo delle presunzioni; le presunzioni di cessione o di acquisto si intendono ai beni merce, ma anche ai beni strumentali per l’esercizio dell’attività.

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