Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Formazione: circolare ministeriale e  qualche precisazione Chi deve essere formato, chi deve controllare, quali sono le eccezioni

Formazione: circolare ministeriale e qualche precisazione

Chi deve essere formato, chi deve controllare, quali sono le eccezioni

In base alla legge 81/2008 art 72 comma2:
 
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Il noleggiatore deve acquisire una dichiarazione e metterla agli atti, quindi il datore di lavoro/cliente dovrà fornire tale dichiarazione sotto la propria responsabilità.
Il datore di lavoro è infatti responsabile della formazione dei propri dipendenti art.73 legge 81/2008 comma 4:
Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Ieri è uscito un chiarimento del ministero del lavoro (per visionarla cliccare qui) a riguardo del settore agricolo, dell’utilizzo saltuario e dell’aggiornamento.

In particolare viene specificato che:
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012.

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano ira dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria

L’altro punto riguarda i corsi di aggiornamento dove viene scritto:
ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità

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