Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Le responsabilità per un infortunio con una macchina a nolo a caldo La responsabilità per l’infortunio ad un addetto alla conduzione di una attrezzatura noleggiata “a caldo” compete non al datore di lavoro del lavoratore stesso ma al titolare dell’impresa che ha provveduto a noleggiare il mezzo.

Le responsabilità per un infortunio con una macchina a nolo a caldo

La responsabilità per l’infortunio ad un addetto alla conduzione di una attrezzatura noleggiata “a caldo” compete non al datore di lavoro del lavoratore stesso ma al titolare dell’impresa che ha provveduto a noleggiare il mezzo.

La Corte di Cassazione si è espressa in questa sentenza in merito alla responsabilità per un infortunio avvenuto durante l’utilizzo di una attrezzatura noleggiata “a caldo” ed occorso ad un lavoratore dipendente dalla ditta noleggiante e per la verità in maniera opposta a quanto aveva già fatto in passato in occasione di altri analoghi infortuni sul lavoro. La responsabilità per l’infortunio occorso ad un lavoratore della ditta noleggiante, ha sostenuto la suprema Corte, è da addebitare non al datore di lavoro della ditta che ha fornito “a caldo” l’attrezzatura stessa ma al titolare dell’impresa che l’ha presa a nolo l’attrezzatura. Come motivazione principale per la decisione presa dalla stessa la Corte ha posto in evidenza che è l’utilizzatore che è in grado di valutare le condizioni di potenziale pericolo in cui possono venire a trovarsi i lavoratori esterni a causa delle concrete modalità di svolgimento dei lavori.


Il fatto e l’iter giudiziario
L’amministratore unico e direttore tecnico di uno studio di progettazione al quale era stato dato l’incarico di progettare, elaborare ed eseguire le prove di carico su un viadotto di un strada statale appena costruito e il direttore dei lavori nominato da un committente sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale per rispondere dei reati di cui agli artt. 443 e 449 c.p. e art. 589, commi 1, 2, 3, art. 590 in relazione all'art. 583 c.p.. Agli imputati era stato contestato di avere cagionato, per colpa generica e specifica, il crollo del viadotto in questione e, in seguito a tale evento, il decesso di un lavoratore nonché lesioni personali gravi ad altri lavoratori che si trovavano a bordo dei loro mezzi durante l'esecuzione della prova i quali erano stati travolti in seguito al collasso della struttura.

Il Tribunale, considerati gli imputati responsabili dei reati a loro ascritti, ritenuto il concorso formale tra gli stessi e concesse le attenuanti generiche equivalenti, ha condannato l’amministratore unico e direttore tecnico dello studio di progettazione alla pena di anni tre di reclusione ed il direttore dei lavori alla pena di anni due, pena interamente condonata per il primo e pena sospesa per il secondo, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile dello Studio, in favore della costituita parte civile.

Avverso la decisione del Tribunale entrambi gli imputati hanno proposto appello tramite i propri difensori. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado ha ridotta la pena inflitta ad anni 1 e mesi 8 di reclusione per l'amministratore unico e ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per il direttore dei lavori.

I ricorsi in cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso in cassazione a mezzo dei loro difensori. L’amministratore unico dello studio e progettista delle prove di carico ha fatto presente, a sua difesa, di non essere mai stato nominato dal committente "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" e che pertanto non era titolare di nessuna posizione di garanzia e che inoltre durante l'effettuazione della prova di carico e dell'ingresso degli automezzi sul viadotto si trovava in altro luogo rispetto a quello in cui si era verificato il sinistro mentre sul luogo si trovava il direttore dei lavori il quale manteneva tale sua qualifica anche durante lo svolgimento delle prove di carico. Lo stesso ha inoltre precisato che la prova di carico durante la quale si era verificato l’infortunio era stata conseguente alla stipulazione ed esecuzione di un contratto di " nol

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