Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole
 Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013

Obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole

Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013

Con circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 vengono forniti chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, recante "Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.", con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all'art. 45 bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il testo indica che la proroga in esame si riferisce alle attrezzature indicate dal punto 1 dell’allegato A dell’Accordo, utilizzate dai lavoratori del settore agricolo e forestale. Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione effettuata, solo per il campo della macchine agricole sono riconosciuti i corsi effettuati fino al 22 marzo 2015 che sappiano soddisfare i seguenti requisiti:

  • corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
  • corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
  • corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento
Per i corsi indicati dai punti b e c viene richiamato l’obbligo di aggiornamento (indicato dal punto 6 dell’Accordo) entro 24 mesi dal 22 marzo 2015. Per quanto riguarda infine l’esperienza documentata, entro il 22 marzo 2015 dovrà aver coperto i due anni necessari. L’aggiornamento in questo caso dovrà essere effettuato entro il 13 marzo 2017 (a 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo).


Circolare n. 45

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