Deposito cauzionale: attenzione agli assegni senza data!
E’ prassi comune nell’attività di noleggio di macchinari e attrezzature farsi rilasciare, come deposito cauzionale a garanzia, un assegno senza data da incassare in caso di inadempimento. Questo comportamento può esporre il noleggiatore anche a responsabilità penale per appropriazione indebita.
Nel mondo del noleggio di macchinari e attrezzature è prassi consolidata inserire all’interno delle condizioni generali di noleggio una clausola che regola il deposito cauzionale. Questo utile strumento di tutela per il noleggiatore prevede il deposito di una somma di denaro presso il noleggiatore da parte del cliente sulla quale il noleggiatore si potrà rivalere in caso di inadempimento di una o più obbligazioni contrattuali. Questo strumento è messo a disposizione del creditore dal nostro ordinamento per consentirgli di tutelare in modo semplice e diretto le proprie legittime posizioni.
Da un punto di vista pratico questa strumento può essere realizzato attraverso il deposito di una somma di denaro liquido, attraverso la consegna di un assegno bancario a garanzia, con l’utilizzo di una carta di credito o con una fideiussione nel caso di importi particolarmente rilevanti. Uno strumento molto utilizzato in passato (e ancora oggi) è la consegna al noleggiatore di un assegno a garanzia da parte del cliente dove spesso non viene inserita la data. Questo perché l’assegno deve essere presentato per l'incasso entro un certo numero di giorni dalla data di emissione: otto giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni se pagabile "fuori piazza" (in altro comune rispetto a quello di emissione).
Tuttavia la compilazione di parte del titolo da parte del creditore ha delle conseguenze rilevanti: la giurisprudenza considera nullo il patto di garanzia sotteso all’emissione dell’assegno senza data o postdatato, dal momento che un titolo con tali caratteristiche viola le norme imperative (artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933). Si sconsiglia quindi di incassare gli assegni a fronte del mancato adempimento considerato altresì il profilo di responsabilità penale evidenziato. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che «la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell'accordo concluso con l'emittente» integri il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. 12577/2018; Cass. Pen. 5643/2014; Cass. Pen. 1151/2000; Cass. Pen. 5499/1997).