
Approvato il decreto correttivo del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
- 17/09/2009
- // Normativa
D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In data 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 106/2009, cd. “Correttivo al Testo Unico”, contenente parziali modifiche ed innovazioni al disposto normativo del D.Lgs. 81/2008.
Il legislatore, su pressione soprattutto delle organizzazioni datoriali, si è prefisso i seguenti obiettivi:
- introdurre disposizioni dirette a migliorare l’efficacia del Testo Unico;
- recepire alcune segnalazioni emerse nei primi mesi di applicazione del d.lgs. 81/08;
- rimodulare generalmente al ribasso le (pesanti) sanzioni previste dal Testo Unico.
- DATA CERTA: le modifiche al comma 2 dell’art. 28 stabiliscono che, in concreto, per la prova della data certa di un documento può essere sufficiente la sottoscrizione dello stesso da parte del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente.
Per una migliore efficacia probatoria in caso di contestazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono comunque valide (se non consigliabili) procedure per dare certezza alla data quali l’intervento del sistema della marcatura temporale del documento (attraverso strumenti di posta elettronica certificata). - VALUTAZIONE DEI RISCHI STRESS LAVORO CORRELATO: per effetto delle modifiche agli articoli 6 e 28 del Testo Unico, viene sostanzialmente prorogata al 01/08/2010 l’obbligo di redigere la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro correlato, in attesa di specifiche linee guida che dovranno essere elaborate dalla commissione permanente.
- CONTRATTI DI APPALTO e DUVRI: Rilevanti per chi esercita attività di noleggio, edilizia e quantomai opportune sono state le modifiche all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 sugli obblighi connessi ai contratti d'appalto.
E’ stato così specificato che le disposizioni dell'art. 26 si applicano, oltre che agli appalti di lavori, anche a quelli di "servizi e di forniture". Con le innovazioni adottate il Governo ha chiarito che la predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) non è necessaria per i lavori intellettuali, per le mere forniture di merci, e, soprattutto, per i lavori di breve durata (2 giorni) sempre che gli stessi non comportino rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori. Da un lato la semplificazione è un vantaggio per il noleggiatore (noleggi a caldo di breve durata), dall’altro non deve costituire un alibi per non valutare, in concreto e con attenzione, i rischi che gravano sui lavoratori. - VISITE PREASSUNTIVE: l’innovazione normativa in questione desta non poche perplessità ed è destinata ad ingenerare, in fase applicativa, non pochi problemi. A far data dal 20 agosto, con la modifica dell’art 40 comma 2, alla normale sorveglianza sanitaria si sono aggiunte due ulteriori ipotesi:
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- CONTROLLI RELATIVI AD ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE: il Legislatore ha introdotto una interessante prospettiva di modifica sul tema degli accertamenti delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze, prevedendo che, entro il 31/12/2009, la Confe
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