Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Attenzione alla compensazione dei  crediti erariali Non c'è argomento fiscale innovativo che non produca difficoltà applicative da parte del contribuente. Non vi sfugge la nuova tutela per il fisco riguardante la compensazione dei crediti erariali...

Attenzione alla compensazione dei crediti erariali

Non c'è argomento fiscale innovativo che non produca difficoltà applicative da parte del contribuente. Non vi sfugge la nuova tutela per il fisco riguardante la compensazione dei crediti erariali...

La compensazione di crediti erariali richiede, dal 1° gennaio scorso, un'analisi dettagliata della posizione del contribuente nei confronti dell'agente della riscossione. Infatti, a seguito delle disposizioni dell'articolo 31 del Dl 78/2010, l'utilizzo in compensazione di crediti erariali risulta possibile, ma è sanzionata, in presenza di cartelle esattoriali (sempre per debiti erariali) di importo superiore a 1.500 euro, scadute e non pagate, anche se già notificate nel corso del 2010.

Valutazioni molto restrittive da parte dell'Agenzia delle Entrate
Con il comunicato stampa del 14 gennaio si affermava che c'è violazione a prescindere dall'ammontare del credito disponibile, quindi anche quando resta un credito erariale sufficiente a coprire la pendenza con l'agente della riscossione.

Ma il decreto attuativo della nuova misura introdotto dalla manovra della scorsa estate per il quale si dovrà attendere la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» e la risoluzione delle Entrate con l'indicazione dei relativi codici tributo il contribuente avrà la possibilità di compensare i propri crediti con i ruoli scaduti.

Quindi il contribuente dopo che il decreto attuativo sia entrato in vigore potrà utilizare il credito per "abbattere" il debito in virtù di cartelle esattoriali e l'imposta dovuta. Per poter accedere alla compensazione dei crediti erariali su F24, il contribuente dovrà preliminarmente estinguere la pendenza.

Solo nel caso di estinzione parziale del ruolo scaduto (forse per portarlo sotto la soglia sensibile dei 1.500 euro) diventa necessario passare per una preventiva comunicazione all'agente della riscossione che, in ogni caso, provvederà all'imputazione secondo le regole dell'articolo 31 del Dpr 602/73 (debiti meno garantiti, debiti più remoti, competenze dell'erario prima di quelle della riscossione
Resta ovviamente il dubbio sulla sorte degli eventuali crediti preservati a copertura dei ruoli scaduti nel caso di compensazioni effettuate nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2011 alla data di efficacia del decreto ministeriale.
 

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