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Autotrasporto: tachigrafo-micro interruzioni alla guida Delucidazioni sulla Circolare del 7 luglio da parte di Confindustria

Autotrasporto: tachigrafo-micro interruzioni alla guida

Delucidazioni sulla Circolare del 7 luglio da parte di Confindustria

Confindustria informa che il Ministero dell’Interno, con circolare del 7 luglio scorso, ha fornito delucidazioni sul corretto utilizzo del tachigrafo digitale, soffermandosi in particolare sull’art. 34, paragrafo 5 lettera b), del Regolamento (UE) 165/2014 nel caso di “micro interruzioni” di pochi minuti dell’attività dei conducenti.

La circolare, riprendendo il Regolamento 561/2006, sottolinea che il riposo giornaliero e settimanale è il tempo del quale il conducente può disporre liberamente, mentre l’interruzione (che il conducente deve osservare dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti) è da intendersi come il periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo (almeno di 45 minuti e che può essere frazionata in due periodi di cui uno di almeno 15 minuti seguito da un’altra di almeno 30 minuti).

L’art. 34 suddetto prevede che il conducente deve azionare il dispositivo di commutazione del tachigrafo sotto il simbolo del lettino per registrare le interruzioni e i periodi di riposo.

Alla luce di ciò, il Ministero afferma che, nel caso di micro interruzioni della guida di pochi minuti, queste non possono essere ritenute “interruzioni”, poiché le stesse sono ben definite nel Regolamento 561 e devono essere necessariamente di almeno 45 minuti seppur frazionabili, né “periodi di riposo” giornaliero o settimanale, e nemmeno “tempi di disponibilità” poiché il conducente impiega il suo tempo per esigenze personali disponendo, quindi, liberamente del proprio tempo.

In conclusione, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo “lettino” per registrare le “micro interruzioni”, non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo. Tali periodi non saranno considerati neanche nel computo dell’orario di lavoro (Direttiva 2002/15/CE).

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