COVID-19: vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale
- 12/03/2020
- // Normativa
In questo caso riceviamo e pubblichiamo un documento dell’avvocato Rolando Dubini che in relazione a quanto contenuto nelle ultime normative in materia di contenimento del contagio del nuovo coronavirus, ha elaborato, a seguito di consulenze per organizzazioni dei lavoratori e di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il documento, dal titolo “Vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale”, tratta argomenti diversi, dalle comunicazioni dei datori di lavoro, alle misure
Premessa
- Obbligo per tutte le aziende di valutare il rischio biologico virale covid19 e di consegnare dpi ai lavoratori esposti
- Col divieto di spostamento il lavoratore è esposto ad uno specifico rischio professionale, a differenza della popolazione generale obbligata a stare a casa
Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità di spostamento. Che si riducono ad attività di durata limitata, non molte ore continuative con rischio di contagio. E dunque obbligatorio valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus per tutte le attività lavorative. E dare DPI ai lavoratori.
1. Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e agli RLS, e misure di prevenzione e protezione adottate
Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi qualunque are del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento rafforzato" di cui al DPCM 9.3.3020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9.3.2020, il datore di lavoro dovrebbe consegnare ad ogni lavoratore (e ogni lavoratore dovrebbe richiedere tale dichiarazione al suo datore di lavoro) una dichiarazione scritta nella quale affermi:
- di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro:
- il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)
- e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
- di avere adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc;
- che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
- che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
- indicazione di eventuali misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan ecc.) eventualmente adottate.
Nei cantieri mobili e temporanei una tale comunicazione, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è ipotizzabile anche a carico del Committente, per il tramite del CSE (coordinatore per la sicurezza).
2. Rispetto rigoroso delle misure di igiene
Il singolo lavoratore deve rispettare, ed esigere dal datore di lavoro, che siano rispettate, le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Si rimanda a questo link che riporta alcuni suggerimenti delle or