
CQC e trasporto mezzi a noleggio - AGGIORNAMENTO - Circolare MIMS
- 31/01/2022
La nuova formulazione prevede il CQC per la guida di veicoli adibiti al trasporto cose e pessaggeri per patenti C1, C1E, C, CE e superiori. Una delle deroghe è in caso che la guida non sia l'attività principale ossia che non superi il 30% dell'orario mensile
Nel mese di settembre 2021 sono uscite delucidazioni sulla normativa del CQC. La circolare fa seguito alle modifiche introdotte dal DL 10 settembre 2021, n. 121 che ha reso necessario l’emanazione del DM 30.07.2021, n. 311 (GU n.221 del 15.09.2021).
CAMPO APPLICAZIONE:
- L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica
- non riguarda solo l’attività di trasporto professionale, come era previsto nella precedente formulazione dell’articolo 14 commento precedente al DLG n.50 del 2020, ma anche l’attività di trasporto in conto proprio, essendo certamente questa definibile come “attività di trasporto di cose o passeggeri"
DEROGHE:
- utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali
- che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, intendendo come “attività principale” quella che occupa più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo
- conducenti che non offrono servizi di trasporto: “In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o dimerci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto”;
- trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale “il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito”; come trasporto non incidente sulla sicurezza stradale: “il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.”;