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Ecobonus 110%: guida ai requisiti e agli interventi ammessi. Novità DL Rilancio Ecobonus 110%, il DL Rilancio approvato in Commissione Bilancio porta con sé molte novità sui limiti di spesa. Inoltre il super bonus può essere utilizzato anche per la demolizione e la costruzione, ma solo in presenza di determinati requisiti. Vediamo quali sono gli interventi ammessi e le novità.

Ecobonus 110%: guida ai requisiti e agli interventi ammessi. Novità DL Rilancio

Ecobonus 110%, il DL Rilancio approvato in Commissione Bilancio porta con sé molte novità sui limiti di spesa. Inoltre il super bonus può essere utilizzato anche per la demolizione e la costruzione, ma solo in presenza di determinati requisiti. Vediamo quali sono gli interventi ammessi e le novità.

Ecobonus 110%, il DL Rilancio è stato approvato dalla Commissione Bilancio: manca la fiducia alla Camera e l’ultimo passaggio al Senato, che deve dare l’approvazione definitiva entro e non oltre il 18 luglio.

Visti i tempi stretti, con ogni probabilità il Senato non riuscirà ad apportare ulteriori modifiche: questo significa che il testo approvato dalla Commissione Bilancio sarà quello definitivo, che diventerà legge.

Sono tanto gli emendamenti integrativi apportati all’ecobonus 110%, probabilmente la misura più attesa di tutto il provvedimento: grazie al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, infatti, il super bonus permette di fare i lavori in casa essenzialmente a costo zero.

Nel processo di conversione, però, ci sono state delle modifiche ai limiti di spesa per gli interventi, così come è stata ampliata la platea di beneficiari. Inoltre, in possesso di determinati requisiti, si può usare l’ecobonus 110% per la demolizione e la costruzione.

Anche se il super bonus è entrato in vigore dal 1° luglio, mancano all’appello le istruzioni operative, ovvero il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito), e il decreto attuativo del MEF: entrambi devono essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che deve avvenire entro il 18 luglio.

L’inizio effettivo dell’ecobonus 110%, quindi, non è prevista fino alla fine di agosto/inizio di settembre.

Ecobonus 110%: requisiti, interventi ammessi e limiti di spesa

Il DL Rilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio. L’ultima novità fiscale riguarda i lavori in casa, che grazie alla proposta di Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e “padre” dell’ecobonus 110%, potrebbero essere fatti praticamente gratis.

Un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.

Per poter usufruire del super bonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

  • cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus?

In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti. Ha dichiarato Fraccaro:

“Saranno loro questi soggetti (banche, imprese o le imprese che hanno fatto i lavori, ndr) ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti.”

Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?

Come abbiamo visto, la possibiltà di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. L’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio amplia la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Ecobonus 110%: novità per le seconde case

Il super bonus del 110% all’inizio era destinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione.

Con le modifiche apportate durante la conversione in legge (che, ricordiamo essere provvisorie fino alla fiducia della Camera e all’approvazione finale del Senato) si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case.

Come si legge infatti nell’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio:

  • “per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”

Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Lavori in casa gratis: quali documenti servono?

L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia.

L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.

Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.

Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo.

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative.

Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.

I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Super bonus: demolizione e costruzione

Come anticipato, i requisiti minimi per accedere al super bonus riguardano il miglioramento della classe energetica, per gli interventi trainanti e non.

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, verificati tramite le certificazioni di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, recita la norma, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Ecobonus 110%, sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi

Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.

L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.

Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.

La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.

Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.

Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.

Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.

Ecobonus al 110% nel decreto Rilancio: possibili svantaggi

Oltre alla possibilità di fare alcuni lavori gratis (prospettiva interessante per molti contribuenti, considerato poi il momento di difficoltà economica degli ultimi mesi) ci sarebbero anche degli svantaggi.

Innanzitutto, l’opzione di poter fare i lavori cedendo il credito alle imprese o alle banche potrebbe far interrompere gli interventi già avviati o quelli in programma a breve.

Il super bonus, infatti, si potrebbe richiedere per gli interventi svolti a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre. C’è dunque l’evenienza che i cantieri rimangano bloccati anche dopo il 1° luglio, visto che sia il provvedimento delle Entrate che il decreto MEF sono attesi entro il 18 agosto.

Un altro svantaggio, che in realtà più precisamente è un’incognita, è il ruolo delle banche: saranno obbligate ad accettare il credito?

Come verranno gestiti i rapporti tra le imprese? Si tratta comunque di relazioni tra privati, e non è detto che le imprese (o le banche) accettino il credito: non resta che attendere i decreti attuativi per saperne di più.

fonte https://www.money.it/ecobonus-110-percento-lavori-in-casa-gratis-novita-decreto-maggio

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