FAQ sul DPCM del 22 marzo
- 25/03/2020
- // Normativa
Da confindustria domande e risposte per la gestione aziendale. Indicazioni riguardanti le attività di noleggio
A seguito della pubblicazione del DPCM del 22 marzo si i riporta, di seguito, un elenco di prime FAQ elaborate al fine di supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM.
Suggeriamo particolare attenzione ai seguenti punti:
11.D. Cosa s’intende per attività funzionali alla filiera delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità?
R. Per attività funzionali si intendono le attività che, nell’ambito della catena produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività indicate in Tabella e dell’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Ad esempio, si considera attività funzionale la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate in Tabella e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
12.D. Sono il fornitore di un’impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un’impresa che svolge le attività indicate in Tabella o che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?
R. Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, appare ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Peraltro, lo stesso art. 1, co. 1, lett d) del DPCM fa riferimento alla “continuità della filiera”, pertanto, appare compatibile con la ratio dello stesso DPCM una concezione progressiva di funzionalità, tale da includere le imprese che compongono la catena produttiva e che producono beni e servizi attinenti alle attività consentite. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.
18.D. Fino a quando posso completare le attività in vista della chiusura?
R. Fino alle ore 24:00 del 25 marzo 2020.
19.D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?
R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.
20.D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
R. Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
22.D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
R. Ferme la sospensione dell'attività di produzione la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
24.D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, è consentita dopo il 25 marzo 2020 la riunione del Consiglio di Amministrazione nei locali aziendali, alla presenza di un segretario verbalizzatore/dipendente?
R. No. Questa attività potrà essere svolta solo da remoto.
28.D. L’attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate nella Tabella. Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
R. L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio già attive.
Conseguentemente:
• le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
• le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto: i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi comunque consentite; ii) se svolte in outsourcing, sono consentite ai sensi della Tabella.
33.D. Esiste un modello nazionale di comunicazione o di richiesta di autorizzazione al Prefetto?
R. No, non esiste un modello nazionale. Le singole Prefetture stanno predisponendo dei format che vengono pubblicati sui rispettivi siti internet. Si consiglia di monitorare tali siti internet.
36.D. Sono un’impresa funzionale e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura?
R. Sì, puoi continuare a operare. L’art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM prevede che effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura.
41.D. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale delle aziende in cui l’attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l’azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa?
R. No, dovrà informarli solo della categoria fra quelle alle quali è consentito continuare l’attività produttiva, a cui appartiene l’impresa stessa. I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, nell’indicare l’impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le attività dell’all. 1 del DPCM 22 marzo 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o autorizzata in quanto industria dell’aerospazio o difesa
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