
Fatturazione Elettronica. Chiarimenti circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018.
- 23/07/2018
- // Normativa
Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti negli appalti. (ma forse è meglio emetterla già in formato elettronico)
La circolare dell’Agenzia fornisce importanti precisazioni in merito all’ambito applicativo degli obblighi di fatturazione elettronica per i sub-appaltatori e sub-contraenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione.
Il Codice degli appalti pubblici e contratti di concessione stabilisce che:
- il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. (…) L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Tali soggetti sono infatti obbligati all’emissione della fattura elettronica già dal 1/7/2018, così come previsto dall’art.1, comma 917, lett.b), della Legge di Bilancio per il 2018, in quanto il termine non è stato prorogato come invece è avvenuto per i gestori dei distributori di carburante.
Innanzi tutto, occorre sottolineare che, rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti della “filiera” dove a monte vi è un soggetto qualificabile come Pubblica Amministrazione: non rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione i soggetti controllati e/o partecipati dalla PA. In ogni caso, ai fini dell’individuazione più precisa dei soggetti considerati Pubbliche Amministrazioni, la stessa Agenzia rimanda a quelli individuati nel DM 3/4/2013 n. 55 (fatturazione elettronica per le PA).
L’Agenzia delle entrate, in circolare, riprende alcune previsioni contenute nel “Codice degli appalti pubblici” sottolineando gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge da parte dell’affidatario del contratto di appalto alla “stazione appaltante”. Ciò premesso ne deriva che gli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti dal 1/7/2018, trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti sub-appaltatori e sub-contraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Conseguentemente, l’obbligo di emettere fattura elettronica da inviare tramite SDI si ha nei casi di:
- coloro che, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto, sono titolari di un contratto di sub-appalto propriamente detto (in quanto eseguono una parte del contratto d’appalto);
- coloro che rivestono la qualifica di sub-contraente (in quanto eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e come tale è stato oggetto di comunicazione alla stazione appaltante).
Sono quindi esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto o nella comunicazione del loro coinvolgimento alla stazione appaltante.
Nelle fatture elettroniche emesse da parte dei sub-appaltatori, sarà obbligatorio indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari.
Una ulteriore precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate in circolare, riguarda il rapporto consorzio-consorziati laddove il cons