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Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1° luglio I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1° luglio

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.14 del 17.06.2019 ha fornito una serie di chiarimenti in merito a molteplici aspetti che ruotano intorno all’obbligo della fattura elettronica B2B, in vigore dal 01 gennaio 2019.

Tra i chiarimenti, quello più importante (e più atteso) è quello legato alla data da indicare in fattura a seguito delle modifiche relative ai nuovi termini di emissione delle fatture in vigore (per effetto delle modifiche apportate al Dpr Iva dal DL 119/2018) dal prossimo 1 luglio 2019 (per i contribuenti con liquidazione iva trimestrali) e dal 1 ottobre 2019 (per i contribuenti con liquidazione iva mensile).

A tale proposito la norma (art.21 co.4 dpr 633/72) prevede che dalle suddette date:

-La fattura immediata (sia elettronica che cartacea) può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione).

In merito si evidenzia che nell’ambito del DL n.34/2019 c.d “decreto crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine.

-nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione (ovvero la data in cui è effettuata la cessione o la prestazione di servizi oppure la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo) non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.14 ha chiarito che la data fattura, da riportare nel campo “data” della sezione “dati generali” del file della fattura elettronica, sarà sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione, posto che, in caso di fatture elettroniche, la data di emissione coincide con la data di trasmissione della stessa al Sistema di Interscambio, il quale è in grado di attestare inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’amministrazione finanziaria) la data e perfino l’orario di avvenuta trasmissione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via Sdi non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

La circolare fa il seguente esempio: a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura immediata che la documenta potrà essere:

-emessa (ossia generata e inviata allo SDI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “data” della sezione “dati generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

-generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SDI entro i 10 giorni successivi (esempio 8 ottobre), valorizzando la data della fattura (campo “data” della sezione “Dati generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019);

-generata ed inviata allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “data” della sezione “dati generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Stesso dicasi nel caso in cui l’imprenditore decidesse di emettere una fattura in via anticipata rispetto ai termini fissati dall’art.6 comma 1 del dpr n.633/72 considerato che la data di effettuazione dell’operazione coincide con la data indicata nella fattura o del pagamento. Anche in questo caso i 10 giorni per la trasmissione della fattura al sistema di interscambio decorrono dalla data fattura che coincide con la data di effettuazione dell’operazione.

L’agenzia precisa che qualora la fattura sia emessa:

-in formato cartaceo;

-in formato elettronico tramite canali diversi da SDI (esempio via pec);

pur restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, il documento dovrà riportare, se diverse (non coincidenti), sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.

Con riferimento alla fattura differita, i cui tempi di emissione non sono stati modificati con l’introduzione della fatturazione elettronica, e che quindi può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, la circolare n.14 chiarisce che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdi, quella dell’ultima operazione.

Così ad esempio qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2,10, e 28 settembre 2019 con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, ovvero documenti commerciali, o da altro documento idoneo, si voglia emettere un’unica fattura, si potrà generare ed inviare la fattura allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “data” della sezione “dati generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).


 

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