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I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE La possibilità, riconosciuta a tutte le società per azioni, di costituire “patrimoni destinati” – dedicati cioè al compimento di uno specifico affare e distinti, anche e soprattutto sul piano dell’aggredibilità da parte dei creditori, rispetto al restante

I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La possibilità, riconosciuta a tutte le società per azioni, di costituire “patrimoni destinati” – dedicati cioè al compimento di uno specifico affare e distinti, anche e soprattutto sul piano dell’aggredibilità da parte dei creditori, rispetto al restante


(Artt. 2447-bis e ss. del codice civile)

La possibilità, riconosciuta a tutte le società per azioni, di costituire “patrimoni destinati” – dedicati cioè al compimento di uno specifico affare e distinti, anche e soprattutto sul piano dell’aggredibilità da parte dei creditori, rispetto al restante patrimonio sociale – è prevista dai nuovi articoli da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile, introdotti nell’ambito della riforma del diritto societario. 
Non si tratta di una novità assoluta in quanto il nostro ordinamento già conosce fattispecie di segregazione patrimoniale. Da un lato, infatti, la dottrina è solita ricondurre a tale ambito il fenomeno dei cosiddetti “patrimoni di destinazione”, ben noto al vigente diritto civile, che contempla istituti quali – per citare solo i più noti – le eredità giacenti (artt. 528 e segg., Cod. Civ.) o i fondi patrimoniali (artt. 167 e segg., Cod. Civ.).
Dall’altro, nell’ultimo decennio si è assistito con una certa frequenza al ricorso, da parte del legislatore, alla tecnica della separazione patrimoniale nel dettare norme di diritto speciale destinate alla disciplina di specifici settori: è quanto è avvenuto, ad esempio, con le leggi sui fondi pensione o sulla cartolarizzazione dei crediti e degli immobili pubblici. Ed, a ben vedere, nell’ambito del diritto societario la stessa possibilità di costituire società a responsabilità limitata unipersonali rappresenta, a rigore, una forma di segregazione patrimoniale, con destinazione del medesimo al compimento di una specifica attività e contestuale limitazione della responsabilità.
Si tratta però, in linea di massima, di figure di separazione che attengono a fattispecie particolari e specifiche.
L’autentica innovazione recata dalla recente riforma consiste, pertanto, nell’aver generalizzato l’istituto della separazione patrimoniale, del quale potranno d’ora innanzi avvalersi tutte le società (azionarie) a prescindere dal settore di attività e dallo specifico oggetto sociale, per realizzare operazioni economiche il cui contenuto non è più fissato dalla legge, ma è determinato dall’autonomia privata.
Ciò nondimeno, non si può fare a meno di notare come il nuovo istituto introduca una ulteriore eccezione al principio – di per sé di portata generale – di unicità del patrimonio, in base al quale il debitore risponde delle obbligazioni assunte con “tutti i propri beni presenti e futuri” (art. 2740, Cod. Civ.). Al fine di beneficiare della separazione patrimoniale, il legislatore pone a disposizione delle società per azioni due distinti modelli:
a) i patrimoni destinati: la società può costituire “uno o più patrimoni separati, ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare” (art. 2447-bis, comma 1, lett. a);
b) i finanziamenti destinati: la società può stipulare, con soggetti terzi, uno o più contratti finalizzati al finanziamento di specifici affari, nei quali si preveda che al rimborso dello stesso siano destinati “i proventi dell’affare stesso o almeno parte di essi” (art. 2447-bis, comma 1, lett. b e art. 2447-decies), i quali costituiscono essi stessi un patrimonio autonomo.
(Circolare Fondazione Luca Pacioli)  

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