Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Il contratto di noleggio ed il reverse charge È scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia. L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecof

Il contratto di noleggio ed il reverse charge

È scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia. L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecof

L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0). L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 29 dicembre ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività economiche Atecofin (2004).
Alla domanda se il reverse change sia applicabile al contratto di noleggio, la risposta è che non sia applicabile in quanto il contratto atipico di noleggio (locazione di beni mobili) non rientra nella tipologia di contratti d'appalto ed opera previsti dalla normativa.
Tuttavia occorre valutare attentamente. "Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile." Occorre, quindi, fare molta attenzione al meccanismo di applicazione dell'imposta (normale o reverse-charge), verificando l'effettiva attività svolta dal prestatore. In particolatre è necessario utilizzare un contratto atipico di noleggio che non si possa considerare d'appalto o d'opera.

Uno stralcio della circolare n. 37 del 29/12/06:
"Si ritiene, peraltro, che, ai fini dell'applicazione del reverse-charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumano rilevanza non solo se resi sulla base di un
contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera. Come e' noto, la differenza fondamentale tra il contratto d'appalto e
quello d'opera riflette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell'impresa. Entrambi i contratti hanno in comune l'assunzione, nei confronti di un committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o di un
servizio. Sono, inoltre, elementi comuni ai due contratti l'assenza del vincolo di subordinazione e l'assunzione di rischio da parte di chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda, invece, la circostanza che nell'appalto l'esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale l'attivita' lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.
Cio' premesso, occorre considerare che la norma in commento, specificando che sono incluse nel campo di applicazione del reverse-charge le prestazioni di manodopera, di fatto estende l'obbligo dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera di cui all'art. 2222 del c.c.. Il riferimento alle prestazioni di manodopera, in particolare
abbraccia sia l'ipotesi in cui l'attivita' del subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia la diversa ipotesi in cui detta attivita' consista nel rendere direttamente la propria opera.
Ne consegue che, in generale, il reverse-charge trova applicazione anche in relazione ai servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioe' in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio. 

Per accedere alla notizia cliccare qui

CONTATTACI