
Il datore di lavoro e l'utilizzo diretto di attrezzature da lavoro
- 22/08/2023
Approfondimento legale sul tema
Il contesto imprenditoriale italiano è fatto principalmente di piccole e medie imprese e quindi, anche in ambito di noleggio macchinari e attrezzature, ci troviamo davanti ad un panorama di pochissimi grandi noleggiatori e di una miriade di piccole e microimprese di noleggio. In questo scenario risulta molto frequente che il titolare dell’azienda di noleggio, datore di lavoro ai sensi del Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 81/2008), utilizzi personalmente le attrezzature nella disponibilità della propria impresa, magari lavorando direttamente come operatore. Nella formulazione originaria del Testo Unico questa ipotesi non era regolata esplicitamente, esponendo il datore di lavoro al rischio di utilizzo dei macchinari senza che sussistesse un obbligo di informazione, formazione e addestramento specifico.
Con la legge 3 luglio 2023 n. 85 è stato convertito in legge il DL Lavoro che contiene al suo interno alcune rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/2008, in particolare all’articolo 73, in cui dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente comma 4 bis: “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”. Questo comma quindi introduce un vero e proprio obbligo in capo al datore di lavoro di provvedere alla propria formazione e addestramento come se fosse un lavoratore qualsiasi. E la ragione si comprende facilmente, il fatto che l’operatore sia un datore di lavoro non vale a mutare assolutamente il rischio di infortunio a cui il soggetto sia sottoposto.
Quindi certamente una modifica che va a colmare un vuoto normativo e che consentirà in ogni caso di prevenire una serie di infortuni in tutti quei casi in cui il datore di lavoro, alla luce della sola sua esperienza, utilizzava i macchinari magari sottovalutandone i rischi ed esponendo sé stesso e gli altri lavoratori a potenziali infortuni. L’obbligo descritto tra l’altro è accompagnato da sanzioni, anche penali, in caso di inadempimento: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 Euro. Sanzioni non irrilevanti che dovranno spingere tutti i noleggiatori che ricoprano anche il ruolo di datore di lavoro, ove utilizzino le attrezzature, a colmare questo gap formativo in tempi brevissimi.