Industria 4.0: cosa c'è da sapere
- By ECO CERTIFICAZIONI
- 29/04/2021
Le normative di riferimento
I requisiti tecnici con cui vengono eseguite le verifiche di conformità per l’accesso alle incentivazioni previste dal Piano Industria 4.0 sono stati fissati dalla Legge 232 del 2016.
Per le macchine mobili, inserite nella prima stesura della legge, sono stati pubblicati alcuni chiarimenti e circolari che hanno chiarito come macchine e sistemi possono soddisfare i requisiti.
I criteri e limiti di applicazione sono forniti in particolare la circolare 177355 del 23 maggio 2018.
Guardiamo nello specifico.
Macchine Mobili (Direttiva 2006/42/CE )
Si definisce “macchina mobile” […] ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate quindi macchine mobili. Devono comunque essere dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento come sterzata, velocità, arresto.
Dobbiamo precisare che l’eventuale omologazione delle “macchine mobili” per la circolazione stradale non assume rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, ossia non comporta la qualificazione delle stesse come “veicoli” (i quali, come precisato nella citata circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, sono esclusi tout court dalla disciplina dell’iper ammortamento); anche in caso di omologazione per la circolazione stradale, infatti, le “macchine mobili” – in quanto macchine specificamente progettate e fabbricate per eseguire lavori – restano soggette all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE (“direttiva macchine”) per tutti i
rischi non inerenti alla circolazione su strada.
Alcuni esempi: trattori agricoli, pale gommate, dumpers, carrelli, ecc.
Macchine Operatrici da Cantiere
Nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta, per interconnessione e dell’integrazione automatizzata, se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina) situato nell’ambiente di fabbrica.
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