La dichiarazione del datore di lavoro cliente sulla formazione
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Come ormai noto a tutti i noleggiatori, il nostro ordinamento prevede un obbligo di acquisire la dichiarazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro cliente. In particolare l’articolo 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo in capo al noleggiatore, in caso di noleggio a freddo di attrezzature di lavoro, di acquisire e conservare per tutta la durata del noleggio una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle dichiarazioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Il Ministero del Lavoro poi ha emanato, in seguito a una richiesta di chiarimenti avanzata anche da ASSODIMI, la Circolare n. 21 del 10/06/2013 contenente chiarimenti applicativi in relazione all’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 in materia di abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro, che al punto 12. ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – DICHIARAZIONE così recita: “Relativamente alla dichiarazione di cui all’articolo 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2208 e s.m.i.. la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi siano stati formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, che siano in possesso della specifica abilitazione”.
Purtroppo ancora oggi, a distanza di quasi dieci anni, capita che in diverse parti d’Italia alcuni organi preposti al controllo dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro abbiano contestato ad aziende di noleggio, in relazione a contratti di noleggio a freddo di attrezzature di lavoro, la mancata acquisizione di copia degli attestati formativi ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 ovvero la mancata verifica di merito dell’avvenuta formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro dell’azienda cliente. In relazione a tali contestazioni hanno comminato sanzioni ai noleggiatori nell’ordine quasi del migliaio di Euro, con notevole danno per le aziende coinvolte. Bisogna sempre tenere ben presente però che nessun riferimento normativo esiste in merito a tale verifica e non potrebbe essere diversamente. Infatti in caso contrario il noleggiatore sarebbe gravato di un onere di controllo di merito della formazione delle aziende clienti non prevista da alcuna norma imperativa di legge che lo metterebbe in una pericolosissima posizione di responsabilità senza alcuna base giuridica.
NOTIZIE DEL DOSSIER Aspetti legali del noleggio
E’ ormai riconosciuto che una delle situazioni che espongono i lavoratori del noleggio al rischio maggiore di infortunio è il carico e scarico dei macchinari dai veicoli utilizzati per il loro trasporto. Per questo motivo l’azienda di noleggio deve prestare la massima attenzione a questa fase e predisporre procedure di sicurezza efficaci, oltre che inserire limitazioni di responsabilità in contratto per il caso in cui il carico e scarico sia effettuato dal cliente.
E’ prassi comune nell’attività di noleggio di macchinari e attrezzature farsi rilasciare, come deposito cauzionale a garanzia, un assegno senza data da incassare in caso di inadempimento. Questo comportamento può esporre il noleggiatore anche a responsabilità penale per appropriazione indebita.
Dall’analisi di numerosi contratti di noleggio ogni anno emerge che non tutte le aziende si organizzano in modo corretto e talvolta predispongono anche moduli non strettamente necessari. Proviamo a fare chiarezza sul punto, partendo dal fatto che il contratto deve essere quello del noleggiatore
E’ buona prassi nell’attività di noleggio ricorrere allo strumento del deposito cauzionale per proteggere in modo diretto ed efficace gli interessi del noleggiatore, a prescindere dalla tutela giudiziale molto spesso lenta ed incerta.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato recentemente il “Documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati” dove prescrive a tutti i datori di lavoro di verificare la conservazione dei dati raccolti tramite i software utilizzati per la gestione della posta elettronica. In seguito a numerose richieste di chiarimento il Garante ha aperto una doverosa consultazione pubblica in merito, differendo l’efficacia del documento.
E' stata introdotta in Italia la disciplina relativa alla protezione dei c.d. “whistleblower”.
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