Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

La localizzazione e videosorveglianza dei veicoli a noleggio L’utilizzo di queste tecnologie implica l’applicazione automatica di alcune normative obbligatorie, non sempre tenute nella dovuta considerazione dagli imprenditori.

La localizzazione e videosorveglianza dei veicoli a noleggio

  • 11/02/2025
L’utilizzo di queste tecnologie implica l’applicazione automatica di alcune normative obbligatorie, non sempre tenute nella dovuta considerazione dagli imprenditori.

Le imprese che sono dotate di un parco veicoli, siano esse aziende di noleggio oppure no, avendo investito capitali nell’acquisto di tali beni, hanno un forte interesse a controllarne a distanza posizione e funzionalità. La localizzazione avviene oggi per mezzo del sistema GPS che è in grado di fornire la posizione di un bene con un margine di errore di pochi metri. Negli ultimi anni, in relazione soprattutto all’utilizzo di veicoli di grandi dimensioni (PLE e autogru soprattutto) alla localizzazione sono associati sistemi di videosorveglianza perimetrali finalizzati a garantirne l’utilizzo in sicurezza. A queste funzionalità si aggiunge anche quella di monitorare a distanza le funzionalità del macchinario insieme alla possibilità di controllarne alcune funzionalità da remoto.

Ma l’utilizzo di queste tecnologie implica l’applicazione automatica di alcune normative obbligatorie, non sempre tenute nella dovuta considerazione dagli imprenditori. In tema di trattamento dati personali (Regolamento Europeo n. 679 del 2016 - GDPR) e localizzazione, l’azienda dovrà gestire il trattamento dati relativo alla localizzazione del personale in caso di noleggio a caldo o dei clienti in caso di noleggio a freddo adempiendo agli obblighi di informativa (art. 13 del GDPR) ed anche indicando esplicitamente la presenza di localizzatori e telecamere con vetrofanie e adesivi adeguati. Oltre a questo, dovrà dare indicazione dettagliata di questi trattamenti all’interno del Registro di cui all’art. 30 del GDPR e la custodia e conservazione dei dati personali così raccolti dovrà essere accompagnata da misure di sicurezza adeguate.

In aggiunta al tema privacy viene in evidenza la normativa relativa al controllo a distanza dei lavoratori, fissata dall’art. 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori. Tale norma prescrive che: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”. Non sussistono dubbi che un impianto di localizzazione satellitare (o un sistema di telecamere integrate) installato su un veicolo o un macchinario in uso ad un dipendente consenta incidentalmente anche un controllo sull’attività lavorativa di quest’ultimo e che quindi si ricada nel campo di applicazione della norma indicata.

Detto questo, prima dell’installazione dei dispositivi, è necessario addivenire ad un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o ricevere l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, in modo da poter utilizzare lecitamente le informazioni provenienti dal sistema. Le modalità di trattamento delle informazioni, i limiti di utilizzo delle stesse e le funzionalità dell’intero sistema saranno oggetto di valutazione insieme alla componente sindacale (o l’Ispettorato del Lavoro) e saranno commisurate alle esigenze aziendali per evitare controlli troppo invasivi. Esperita questa procedura il datore di lavoro potrà utilizzare i sistemi di controllo a distanza senza paura di essere sottoposto alle sanzioni, anche penali, che il nostro ordinamento prevede. Infatti per i trasgressori è prevista la multa da Euro 154,00 fino a Euro 1549,00 oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno (ex art. 38 della l. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Economicamente più pesanti sono poi le sanzioni amministrative per la violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo aziendale.

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