Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

L'approvazione separata delle clausole vessatorie nei contratti Merita grande attenzione da parte del noleggiatore un tema che ha ancora oggi una
enorme attualità: l’approvazione separata delle clausole c.d. “vessatorie” nei
contratti di noleggio redatti su moduli e formulari. E’ davvero incredibile come la
stragrande maggioranza dei moduli analizzati ancora oggi non abbia considerato in
modo appropriato questo aspetto legale così importante. Prevedere una
contrattualistica dettagliata e puntuale nella definizione degli obblighi e
responsabilità delle parti

L'approvazione separata delle clausole vessatorie nei contratti

Merita grande attenzione da parte del noleggiatore un tema che ha ancora oggi una enorme attualità: l’approvazione separata delle clausole c.d. “vessatorie” nei contratti di noleggio redatti su moduli e formulari. E’ davvero incredibile come la stragrande maggioranza dei moduli analizzati ancora oggi non abbia considerato in modo appropriato questo aspetto legale così importante. Prevedere una contrattualistica dettagliata e puntuale nella definizione degli obblighi e responsabilità delle parti

Il nostro ordinamento prevede una disciplina particolare per il caso in cui il contratto sia redatto ad opera di una sola delle parti e l’altra lo sottoscriva per adesione. La pratica quotidiana ci porta spessissimo a confrontarci con moduli o formulari per l’acquisto di beni o servizi senza avere la possibilità di negoziare le singole clausole in essi contenute. E’ il fenomeno chiamato dei contratti c.d. “per adesione” ovvero contratti per cui la scelta è tra non aderire a quanto contenuto in essi ovvero aderire alla totalità dei contenuti dell’accordo.
Questo tipo di contratti viene utilizzato da tutte le aziende che offrono beni o servizi standard sul mercato ed il vantaggio in termini di praticità e velocità delle transazioni è innegabile.
Anche moltissime aziende di noleggio utilizzano questo meccanismo di conclusione per i loro contratti ma non sempre quello che si legge è conforme alla norma, con grave rischio di pregiudizio per il noleggiatore inconsapevole.

Concordare singolarmente ogni clausola del contratto con il proprio fornitore oppure trovarsi davanti a qualcosa di preconfezionato non ha lo stesso livello di garanzia per la parte che aderisce alla modulistica in questione. Quest’ultima si troverà in una posizione di evidente debolezza e potrebbe essere portata non considerare con la dovuta attenzione quanto contenuto all’interno delle clausole del contratto sottoscrivendole con leggerezza. E questa è una situazione certamente in grado di minare il principio della libera contrattazione tra le parti.

Per questo motivo il legislatore italiano, peraltro recependo una direttiva europea, ha introdotto la previsione contenuta all’articolo 1341 del codice civile. Questo articolo recita, al comma 1: “Condizioni generali di contratto – Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza”. Il principio enunciato è che le condizioni generali sono valide, quindi possono essere fatte valere nei confronti della controparte, se conosciute o se avrebbero dovuto essere conosciute da un soggetto con ordinaria diligenza. Il fine ultimo della previsione è che il contraente abbia sempre ben chiaro quello che sta sottoscrivendo, indipendentemente dalle modalità con cui tale sottoscrizione avvenga. Solo così la manifestazione di volontà della parte può dirsi non viziata.

Quello che però più rileva, e che più di frequente capita di vedere disatteso nei contratti, è la formulazione del comma 2 del medesimo articolo, che così recita: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”. Lo scopo è quello di garantire che firma un contratto senza aver potuto contribuire alla redazione delle sue singole abbia ben chiaro che tale firma potrebbe comportare una compressione molto forte dei suoi diritti e quindi l’apposizione della sottoscrizione avvenga in modo consapevole.


Così il codice civile obbliga il soggetto che ha provveduto autonomamente alla redazione del contratto ad evidenziare e separare dal resto del contratto quelle clausole che potrebbero risultare pregiudizievoli e fare apporre una seconda firma al contraente per adesione. Con questa modalità aggravata di sottoscrizione si ha la certezza che il contraente debole presti la dovuta attenzione a tutte quelle clausole che per il legislatore sono degne di particolare
attenzione in quanto in grado di comprimere in modo rilevante i diritti dell’interessato. L’elenco tassativo di queste clausole è appunto contenuto all’interno dell’art. 1341 comma 2 del codice civile, in particolare lo sono:

  • limitazione di responsabilità: queste clausole riducono l’ampiezza delle responsabilità del soggetto che le predispone per il caso di un inadempimento. Ci sono naturalmente dei limiti invalicabili oltre i quali le clausole limitative della responsabilità sono nulle ma sono altresì assai diffuse e riguardano numerosi aspetti del contratto di noleggio come per esempio il danneggiamento dei beni noleggiati e il trasporto degli stessi.
  • facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione: sono clausole che attribuiscono alla parte a favore di cui sono state predisposte una via di uscita anticipata dal contratto e che consentono al soggetto che le ha predisposte di recedere anticipatamente in casi specifici, per esempio in caso di inadempimenti qualificati della controparte.
  • decadenze: sono clausole che fissano un termine entro il quale è concesso fare valere un diritto. Per esempio rientra in questa categoria l’onere di denunciare i vizi della cosa noleggiata entro 48 ore dalla consegna.
  • limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni: sono clausole che limitano la possibilità per il contraente debole opporre contestazioni alla controparte. Sono comunque inefficaci invece le clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni di nullità, annullabilità e di rescissione del contratto.
  • restrizione alla libertà contrattuale con terzi: sono clausole che limitano l’autonomia della controparte rispetto ai rapporti che questi abbiano con i terzi. Per esempio il diffusissimo divieto di sub-noleggio a terzi dei beni presi a noleggio imposto al cliente.
  • proroga tacita del contratto o tacita rinnovazione del contratto: sono le clausole che prevedono la proroga (lo stesso contratto continua per un periodo prestabilito oltre la scadenza) o la rinnovazione (al termine del contratto si ha la nascita di un nuovo contratto dai medesimi contenuti) in entrambi i casi tacita: ovvero senza un’espressa manifestazione di volontà da parte della controparte. E’ evidente che questo tipo di clausola, senza un’attenta analisi da parte del cliente, potrebbe portare allo stesso gravi pregiudizi.
  • clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria: ci si riferisce al ricorso all’arbitrato o a deroghe rispetto alle regole che stabiliscono la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria. In particolare è molto diffusa la clausola che definisce come Foro competente in via esclusiva il Foro del noleggiatore. E’ evidentemente più comodo e meno costoso, in caso di procedimenti giudiziali, farli presso il tribunale più vicino al domicilio del noleggiatore che predispone il contratto.

Se invece queste clausole non vengono evidenziate e ad esse non viene apposta la doppia firma sono da ritenersi prive di effetto, ovvero non possono essere fatte valere contro la parte che non le ha sottoscritte due volte. Quindi risulteranno del tutto inutili e inefficaci per la parte che le ha predisposte. Ma anche l’indicazione di tutte le clausole del contratto, vessatorie e non, anche se con approvazione separata, non è corretta poiché non in grado di mettere in evidenza le clausol

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