Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

LE REGOLE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA
 Provvedimento sulla videosorveglianza (8 aprile 2010)

LE REGOLE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA

Provvedimento sulla videosorveglianza (8 aprile 2010)

 Partendo dalla privacy la norma di riferimento è il Provvedimento sulla videosorveglianza (8 aprile 2010) e le sue prescrizioni sono rivolti a tutti i soggetti che installano telecamere, sia che siano dotati di impianti volti alla registrazione delle immagini, sia che siano impianti che si limitano alla ripresa di cose o persone. Non sono considerati impianti di videosorveglianza i videocitofoni. Per gli impianti che prevedono la registrazione delle immagini viene fissato un limite massimo alla conservazione di 24 ore (o periodi più lunghi in corrispondenza di weekend o chiusure aziendali). Poi è previsto l’obbligo di installare in luogo visibile e prima dell’area videosorvegliata idonea informativa sulla videosorveglianza di cui è disponibile un fac-simile sul sito del Garante. Oltre a questo i soggetti che accedono alle immagini dovranno essere incaricati ed autorizzati al trattamento con lettera sottoscritta per accettazione e formati sui rischi relativi. 

 
L’art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) sancisce il divieto di utilizzo di impianti audiovisivi o apparecchiature volte esclusivamente al controllo dei lavoratori. Il divieto però incontra un’eccezione (art. 4 comma 2) qualora l’impianto che implica incidentalmente la possibilità di controllo a distanza sia giustificato da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro. In questi casi il datore ha diritto di installare le tecnologie che danno luogo a possibile controllo a distanza previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, la commissione interna o, in caso di mancato accordo o di assenza di rappresentanza sindacale in azienda, previa autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).
 
Quindi per installare legittimamente la videosorveglianza in azienda o in qualsiasi altro luogo in cui siano presenti lavoratori subordinati, il datore di lavoro dovrà adottare tutti gli adempimenti privacy indicati sopra, dimensionare e strutturare l’impianto in modo che sia proporzionato alle esigenze presenti e acquisire l’accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Qualora non sia possibile raggiungere l’accordo o non siano presenti RSA in azienda dovrà procedere con l’istanza di autorizzazione presso la Direzione Territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio (su base provinciale). Nel caso in cui non proceda in questo modo non potrà utilizzare le immagini ed incorrerà in pesanti sanzioni, anche penali.
 
Lext Consulting S.r.l. propone da ormai più di 10 anni alle aziende una consulenza che riguarda l’adozione degli adempimenti obbligatori in materia di videosorveglianza, trattamento dei dati personali e controllo a distanza dei lavoratori per la messa a norma degli impianti. Per tutto l’anno 2016 propone agli associati ASSODIMI un check-up gratuito del proprio impianto e tariffe scontate per la messa a norma dello stesso. Per qualsiasi informazione scrivere a info@lext.it per concordare un appuntamento per il sopralluogo gratuito.
 
Avv. Lorenzo Perino

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