Nota di Confindustria sul DPCM del 03/11/2020
Particolare attenzione sulle trasferte di lavoro
A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 l’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria ha offerto il proprio approfondimento dato che per molte aziende è importante contrastare la diffusione del virus e il rischio da quarantena dei propri lavoratori.
Il DPCM del 3 novembre 2020 sostituisce il precedente del 24 ottobre e ha iniziato a produrre i propri effetti dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.
Le disposizioni generali
L’articolo 1 conferma espressamente l’applicazione dei protocolli di sicurezza, ribadendo l’obbligo di portare la mascherina in tutti i luoghi, sia al chiuso che all’aperto e confermando l’obbligo del distanziamento di almeno un metro tra le persone.
Al comma 3 si introduce un limite agli spostamenti, che vale per tutto il territorio nazionale. Nell’arco temporale che va dalle 22.00 alle 5.00, vige un espresso divieto di spostamento, salvo ragioni di emergenza, salute o lavoro.
A questo proposito, vista l’assenza di preclusioni agli spostamenti per motivi di lavoro, è opportuno tornare a soffermarsi sul tema delle trasferte.
Alla luce dell’ultimo DPCM, gli spostamenti per motivi di lavoro sono espressamente consentiti, e niente vieta quindi le trasferte.
Nulla cambia riguardo l’uso di mascherine e distanziamento; a tal proposito è raccomandato lo svolgimento delle riunioni private solamente a distanza.
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
L’articolo 4 – corrispondente all’articolo 2 dei procedenti DPCM - è relativo alle attività produttive industriali e commerciali, e resta invariato: si conferma, quindi, che la regolamentazione in tali ambiti continua ad essere assicurata dai Protocolli, senza alcuna deroga.
L’articolo 5, raccomanda ai datori di lavoro privati l’utilizzo delle modalità di lavoro agile, secondo le previsioni del DL 34/2020 e dei protocolli.
Gli articoli da 6 a 8 confermano il regime degli spostamenti da e verso l’estero. Anche a questo proposito, con riferimento alle trasferte, si evidenzia che tra le deroghe al divieto di spostamento ci sono le esigenze lavorative.
Confindustria ha proposto un apposito emendamento (attualmente all’esame del Senato) per consentire al datore di lavoro di distinguere tra certificato di malattia e certificato medico di quarantena e poter gestire il lavoratore, sul piano del rapporto di lavoro e su quello previdenziale (Inps e Inail) e della sicurezza (per sapere se può lavorare in smart work).
Misure di prevenzione in azienda
Molte aziende stanno già applicando misure restrittive, dirette a precludere il concreto verificarsi di ipotesi di contatti stretti.
Tra le misure finalizzate a prevenire possibili provvedimenti di quarantena, dunque, si potrebbe pensare, ad esempio:
- adottare un sistema aziendale di monitoraggio continuo mediante la periodica somministrazione di tamponi antigenici rapidi (o, quando saranno disponibili, tamponi salivari) a tutti i lavoratori presenti in azienda, in modo da tenere sotto controllo la presenza e la diffusione del virus, prevenendo possibili contagi. Un investimento sicuramente oneroso, ma concreto strumento di prevenzione e testimone dell’impegno nel collaborare alla riduzione della circolazione del virus (in ambito aziendale ma anche sociale)
- laddove possibile, tarare l’organizzazione aziendale, per la parte del lavoro in presenza, in modo da prevenire il contatto stretto (e non solamente il rispetto del metro di distanza). In questo senso, si potrebbe pensare di:
- ampliare a due metri il distanziamento tra le persone/postazioni di lavoro ovvero (o in aggiunta) organizzare la disposizione dei posti di lavoro evitando il contatto “faccia a faccia”
- disporre l’uso permanente della mascherina chirurgica, anche nei luoghi di lavoro (es. open spaces) che non sono spazi comuni
- per le ipotesi maggiormente a rischio (contatti continuativi ravvicinati) prevedere l’uso dei DPI (mascherine FFP2).
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