
Obbligo assicurazione catastrofali dal 31/03/2025
- 03/03/2025
In base alla legge 213 30/12/24 articolo 1 comme 101 le imprese con sede legale in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 48 del 27/02/2025) il D.M. 18/2025 che stabilisce le modalità attuative della legge 213 30/12/24 articolo 1 comma 101 che riporta:
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Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 , contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Quindi tutte le imprese con sede legale o con stabile organizzazione in Italia devono stipulare, entro e non oltre il 31 marzo 2025, una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali.
L’obbligo si applica ai seguenti beni aziendali:
- Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
- Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
- Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.
(cioè le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa)
In base al comma 102 in caso di mancata stipula dell’assicurazione il legislatore può tenerne conto per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Le polizze sono tenute a coprire i seguenti eventi
- Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
- Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.
Le polizze non sono tenute a coprire:
- Conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio;
- Contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche;
- Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.
Attenzione ad oggi molti chiarimenti non sono stati forniti, Assodimi organizzerà un dossier ed un webinar appena alcune informazioni saranno fornite, come ad esempio:
- tassi utilizzati per sedi in una regione e filiali in altre regioni ;
- macchine collegate alla sede principale ma utilizzabile in altre aree;
- sede non di proprietà ma in affitto o leasing
consigliamo di contattare la propria assicurazione per capire i pacchetti assicurativi disponibili