Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Obbligo assicurazione catastrofali dal 31/03/2025 In base alla legge 213 30/12/24 articolo 1 comme 101 le imprese con sede legale in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni

Obbligo assicurazione catastrofali dal 31/03/2025

  • 03/03/2025
In base alla legge 213 30/12/24 articolo 1 comme 101 le imprese con sede legale in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 48 del 27/02/2025) il D.M. 18/2025 che stabilisce le modalità attuative della legge 213 30/12/24 articolo 1 comma 101 che riporta:

  • Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 , contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Quindi tutte le imprese con sede legale o con stabile organizzazione in Italia devono stipulare, entro e non oltre il 31 marzo 2025, una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali.

L’obbligo si applica ai seguenti beni aziendali:

  • Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
  • Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
  • Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.

(cioè le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa)

In base al comma 102 in caso di mancata stipula dell’assicurazione il legislatore può tenerne conto per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Le polizze sono tenute a coprire i seguenti eventi

  • Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
  • Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.

 

Le polizze non sono tenute a coprire:

  • Conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio;
  • Contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche;
  • Immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.

Attenzione ad oggi molti chiarimenti non sono stati forniti, Assodimi organizzerà un dossier ed un webinar appena alcune informazioni saranno fornite, come ad esempio:

  • tassi utilizzati per sedi in una regione e filiali in altre regioni ;
  • macchine collegate alla sede principale ma utilizzabile in altre aree;
  • sede non di proprietà ma in affitto o leasing

consigliamo di contattare la propria assicurazione per capire i pacchetti assicurativi disponibili

CONTATTACI