
Rateizzo della plusvalenza
- 19/12/2007
- // Normativa
Finalmente anche una buona notizia "natalizia" relativa alla questione delle plusvalenze da cessioni dei beni.
Finalmente anche una buona notizia "natalizia" relativa alla questione delle plusvalenze da cessioni dei beni.
Avevamo scritto in passato:
"Un altro argomento assai rilevante nella gestione fiscale dell’impresa è rappresentato dalla vendita del bene utilizzato per il noleggio. Tra i proventi straordinari della gestione assume particolare rilevanza la plusvalenza a seguito di cessione di bene strumentale. C’è subito da dire che il momento impositivo è quello in cui si perfeziona la cessione: nel caso di bene mobile è la data della consegna o spedizione del bene o quella, se posteriore, in cui si verificherà l’effetto traslativo e costitutivo della proprietà. L’art. 54 tuir stabilisce che la plusvalenza ovvero l’aumento del valore del bene in confronto all’ultimo valore riconosciuto fiscalmente, diventa componente positivo di reddito al momento del realizzo del bene. Stabilisce altresì che la plusvalenza, a scelta dell’impresa, può essere imputata nell’esercizio di formazione oppure in quote costanti in cinque esercizi. Tuttavia la condizione perché sia adottabile la diluizione è il possesso del bene per un periodo non inferiore a tre anni.
Per questo motivo le imprese hanno interesse a rivendere un bene utilizzato per essere noleggiato non prima di un periodo minimo di tre anni. In una particolare situazione si trova il bene acquistato in leasing perché è stato ritenuto per prassi consolidata che il periodo di possesso decorre dal momento del riscatto e non quindi dal momento iniziale dell’utilizzo, in quanto senza la proprietà si avrebbe la semplice detenzione e non il possesso del bene."
Ecco oggi la buona notizia:
"L`Agenzia Entrate con la risoluzione n. 379/E del 17 dicembre 2007 offre una positiva interpretazione per i contribuenti dell`art. 86 del Tuir.
Al fine di poter rateizzare la plusvalenza da cessione di beni, che devono essere detenuti per almeno tre anni, vale anche il periodo di detenzione in forza della locazione finanziaria per verificare l`esistenza del triennio in questione.
In pratica, nel caso di cessione di un bene già detenuto in leasing il calcolo del triennio di cui all`art. 86, c. 4, non deve ancorarsi alla data di riscatto ma alla data di stipula del leasing.