
Reverse charge: il punto della FNC
- 03/02/2015
- // Normativa
La Fondazione Nazionale Commercialisti con un apposito documento (Circolare 30.01.2015) analizza le criticità connesse all’estensione del meccanismo del reverse charge, a opera della Legge di Stabilità 2015, nel settore edile, nel settore energetico, nella GDO e nella cessione di bancali di legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (pellet)
Estensione reverse charge nel settore edile - Particolare attenzione viene posta all’analisi della nuova lettera a-ter, comma 6, art. 17, D.P.R. 633/1972. La richiamata disposizione, come noto, prevede l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. La nuova misura è stata introdotta a regime a partire dal 1° gennaio 2015.
Le differenze tra nuove e vecchie norme - Vengono analizzate innanzitutto le differenze tra la nuova lettera a-ter, comma 6, art. 17, D.P.R. 633/1972 e la lettera a) comma 6, art. 17, D.P.R. 633/1972.
Si ricorda che nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter). Pertanto, la lettera a-ter) prevale sulla lettera a).
Il sistema dell’inversione contabile introdotto dalla nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 si applica in ogni caso, quando il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:
• dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
• nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
In conclusione, per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente:
• sia dal rapporto contrattuale;
• sia dalla tipologia di attività esercitata.
Il concetto di edificio – La norma introdotta nel D.P.R. 633/1972 è conforme all’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE. Tuttavia, mentre la normativa comunitaria fa riferimento ai “beni immobili”, il Legislatore nazionale parla di “edifici”. Il criterio utilizzato dal Legislatore nazionale – afferma la FNC – risulta oggettivamente più ristretto rispetto a quello adottato dal Legislatore comunitario.
Per individuare il corretto significato da attribuire al termine “edificio” può farsi riferimento al Regolamento 1042/2013, in vigore dal 1° gennaio 2017, che fornisce la definizione di bene “immobile”. In particolare, per quanto riguarda la definizione di bene immobile, viene modificata la sezione V del Regolamento 282/2011, introducendo un nuovo articolo 13 –ter, nel quale si sancisce che ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”:
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.
L’individuazione delle prestazioni da assoggettare a reverse charge - Quanto all’identificazione oggettiva delle prestazioni, il punto di riferimento dovrebbe essere rappresentato sempre dalla tabella ATECO 2007.