Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008 n.81
- 13/11/2015
- // Normativa
Cosa prevede il T.U sulla sicurezza, in particolare l'art.72 per i noleggiatori
Il D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 regola molti aspetti della gestionedella sicurezza e per i noleggiatori è la base delle norme da applicare per la corretta gestione del proprio parco e delle procedure di noleggio.
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In particolare il testo unico contiene degli articoli che fanno riferimento esplicito al noleggio:
Articolo 71 decreto legislativo 81 del 2008
Articolo 71 decreto legislativo 81 del 2008
- Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
- All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. - Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,
adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI. - Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- le attrezzature di lavoro siano:
- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di
manutenzione; - assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1,
lettera z)
- siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto
- le attrezzature di lavoro siano:
- Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
- Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione de
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