
Classificazione dei ponteggi elettrici come EN 1495
- 26/11/2008
- // Normativa
I “ponteggi elettrici” sono in effetti “piattaforme di lavoro auto sollevanti”. Sotto questa denominazione rientrano in una specifica categoria (EN 1495) della “Direttiva macchine”. 98/37/CE
I “ponteggi elettrici” sono in effetti “piattaforme di lavoro auto sollevanti”.
Sotto questa denominazione rientrano in una specifica categoria (EN 1495) della “Direttiva macchine”. 98/37/CE
La “EUROPEAN STANDARD EN 1495" riporta al cap. 7) e più precisamente al punto 7.1.2.12) le “Instructions for erection and dismantling” che sono state oggetto di aggiornamento nel novembre 2003.
La denominazione “ponteggio elettrico” deriva dalla situazione normativa in essere prima della “direttiva macchine”. Prima di tale normativa infatti l’unico modo (in Italia) per dare una parvenza di regolamentazione a queste macchine era ottenere dal MIN LAV una “autorizzazione alla costruzione” tipica dei ponteggi fissi.
Tale autorizzazione è tutt’ora valida per le macchine costruite prima della certificazione CE e ancora in circolazione.
Con l’entrata in vigore della normativa CE l’unica legislazione applicabile è il “EUROPEAN STANDARD EN 1492” e quindi le piattaforme di lavoro autosollevanti (NON essendo ponteggi) NON rientrano nei campi di applicabilità del PIMUS.
Tale concetto è riportato con la massima chiarezza al penultimo capoverso della
CIRCOLARE N. 30/2006 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VI
Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006