
I ponteggi tra i costi di sicurezza
- 03/08/2006
- // Normativa
Novità per gli appalti pubblici: ponteggi ed opere provvisionali inserite fra i costi della sicurezza e quindi non soggette a ribasso
La determinazione n. 4/2006 diffusa il 28 Luglio 2006 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture precisa che ponteggi, passerelle, trabattelli, ma anche tutte le baracche di cantiere (bagni, spogliatoi e refettori), sono strumenti a garanzia della sicurezza, della salute e dell'igiene dei lavoratori edili e dunque rientrano a pieno titolo tra quei costi della sicurezza da stimare a parte, non soggetti a ribasso nelle gare di lavori pubblici.
Si tratta di un ribaltamento dell'orientamento dell'Autorità: finora infatti il costo delle opere provvisionali non rientrava tra gli oneri di sicurezza che il Codice degli appalti impone di scorporare dal totale e di non ribassare.
L'inverisone di tendenza nasce in seguito al regolamento sui piani di sicurezza (Dpr 222/2003). L'articolo 7, tra le voci che compongono i costi della sicurezza, fa notare l'Autorità, include anche " i costi degli apprestamenti previsti nei piani di sicurezza nei cantieri". E tra gli apprestamenti secondo tale regolamento sono comprese anche le opere provvisionali, che escono quindi dalla spese generali ribassabili.