Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

AMMORTAMENTO NOLEGGIATORI

AMMORTAMENTO NOLEGGIATORI

Estratto dal documento del febbraio 2005 "AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI" di Marcello De Michelis

Le difficoltà della ricerca dei coefficienti da applicare

"Per ciascuna tipologia di impresa, il D.M. 31.12.88 n. 17 stabilisce i coefficienti che devono essere utilizzati ai fini fiscali per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
Questo è il punto più difficile da comprendere da parte dell’imprenditore che vorrebbe che venisse indicata un’aliquota per ogni bene da lui acquistato ed utilizzato, mentre invece i termini sono generici e la maggior parte dei beni non sono indicati.
Il motivo di questa carenza sta nel fatto che non esiste una categoria che comprenda i noleggiatori, i quali sono costretti a ”pescare” i loro coefficienti nella categoria residuale di “Altre attività” che com’è facile comprendere non può tener conto dei loro beni.
Sarebbe quindi auspicabile una categoria ad hoc, ma non d’è da sperarci perché il DM risale come si è visto al lontano 1988.
Il Fisco, che ha “speso” infinitamente per gli studi di settore, nel campo degli ammortamenti, si ostina a non prendere posizione, quasi che la semplificazione od il chiarimento dell’argomento non gli interessi più di tanto.
Parzialmente in soccorso è intervenuta la Cassazione per affermare che se nella Tabella relativa al proprio settore di attività non è previsto un coefficiente per una determinata categoria di beni, questo può essere rilevato in altre tabelle di attività con analogo processo di usura (Cass. Sez. I 12.5.1995 n. 5241).
Così l’argomento si presta a svariate “elucubrazioni”, anche se ad onor del vero, sono rari gli interventi del Fisco nel variare i coefficienti che l’imprenditore ha deciso di applicare."
 
A distanza di cinque anni dal documento di cui sopra, qualcosa si muove e con la risoluzione n. 133 del 20 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso dei coefficienti di ammortamento applicabili ai beni appartenenti alle imprese che svolgono attività di noleggio.

"Con specifico riferimento al noleggio, si pone il problema di individuare il settore cui fare riferimento ai fini dell’individuazione dell’aliquota di ammortamento in concreto applicabile, atteso che l’attività esercitata dal proprietario del bene (cui compete la deduzione delle quote di ammortamento) non coincide con quella dell’utilizzatore. Tale aspetto è comune a tutti gli altri casi in cui un cespite sia collocato presso terzi, come nelle ipotesi della locazione e del comodato, ipotesi nelle quali il bene resta ammortizzabile in capo al proprietario, a condizione che persista il carattere di strumentalità.
In proposito, la ris. n. 133 ricorda la regola generale, desumibile da precedenti interventi di prassi (Nota Dir. II. DD. 5 gennaio 1981 n. 9/2320, ris. Agenzia Entrate 9 aprile 2004 n. 56, circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2006 n. 10, § 10) e di giurisprudenza (Cass. 11 giugno 2009 n. 13506), secondo la quale, in linea di principio, ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di ammortamento applicabili, occorre far riferimento all’attività esercitata dal locatore o comodante e non al settore di attività in cui il locatario/comodatario utilizza il bene.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, la suddetta regola generale deve essere derogata nel caso delle imprese che operano nel settore del noleggio, per le quali l’applicazione del coefficiente previsto dal DM 31 dicembre 1988 in ordine al gruppo residuale “Altre attività non precedentemente specificate” (cui tali imprese sono riconducibili) non riflette l’effettivo deperimento del bene. In questa ipotesi, deve essere utilizzato il coefficiente di ammortamento del gruppo di attività dell’utilizzatore, in modo da dare una rappresentazione più realistica del deterioramento fisico dei beni.

Peraltro, la deroga al criterio generale opera solo a condizione che il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori. "

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