Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

IL CASO: leasing camuffato Un aspetto pratico riscontrabile nel comportamento dei noleggiatori sta nella prassi di fare accordi di nolo-locazione con la previsione del riscatto del bene.

IL CASO: leasing camuffato

Un aspetto pratico riscontrabile nel comportamento dei noleggiatori sta nella prassi di fare accordi di nolo-locazione con la previsione del riscatto del bene.


Un aspetto pratico riscontrabile nel comportamento dei noleggiatori sta nella prassi di fare accordi di nolo-locazione con la previsione del riscatto del bene. Poiché una tale forma di contratto è un ibrido che riunisce aspetti previsti nella locazione e nel contratto di leasing cioè una locazione finanziaria, vediamo di esaminare la questione confrontando le due forme contrattuali per pervenire ad una risposta da utilizzarsi concretamente. 
Per la locazione finanziaria (leasing) si richiama la definizione dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183: <Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito>.
La differenza fra i contratti di cui sopra, noleggio e leasing, e' incentrata essenzialmente su: prezzo di riscatto, canoni, ammortamento.
Prezzo di riscatto: nel leasing e' predeterminato fin dal momento del contratto e risulta dal contratto stesso. E' da considerare l'elemento essenziale per la qualificazione del rapporto e di regola e' di entita' minima. Nel noleggio, invece, di regola non e' previsto in contratto l'acquisto del bene da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui quest'ultimo decidesse in tal senso, sara' di riferimento il valore commerciale del bene in quel momento.
Canoni: nel leasing, dato base per il calcolo del canone e' il costo del bene al netto del prezzo di riscatto attualizzato alla data del contratto; nel noleggio invece il canone o tariffa e' in funzione del deterioramento fisico e dell'obsolescenza che il bene potra' subire durante il periodo contrattuale.
Ammortamento: per i beni concessi in leasing le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato. La deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa (articolo 67 T.U.I.R 8° comma). Nel noleggio l'ammortamento dei beni segue le regole dettate dal 2°comma con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988.
Ciò chiarito, si può ritenere che un contratto di "noleggio" possa anche essere seguito dall'acquisto del bene. Tuttavia, in questo caso ci troveremmo di fronte a due contratti distinti: il primo di nolo-locazione, il secondo (di acquisto) nettamente svincolato dal primo. Rimarrebbero due contratti distinti anche nel caso di continuità' temporale fra l'ultimazione del primo e l'inizio del secondo contratto. 
Un contratto formulato diversamente comporterebbe numerosi rischi tra i contraenti: ipotesi di esercizio abusivo di attività finanziaria, accertamenti fiscali sulla vendita del bene riscattato ed infine indetraibilità dei costi di noleggio nel caso di leasing camuffato con durata inferiore a quella prevista dalle norme fiscali.

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