
NOLEGGIO A CALDO: reverse charge
I noli a caldo sono esclusi dal reverse charge Iva se oggetto del contratto è, appunto, il noleggio del bene, mentre vi ricadono se è prevista l’assunzione di un’obbligazione di risultato, realizzandosi in tal caso, sostanzialmente, un subappalto.
L`art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell`inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi, dal 1° gennaio 2007, anche "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l`attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell`appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
Quindi il subappaltatore dovrà emettere fattura nei confronti dell`impresa costruttrice o esecutrice della ristrutturazione, senza l`applicazione dell`IVA, indicando la motivazione, quale per l`appunto "fattura senza addebito di IVA ai sensi dell`art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72".
L'appaltatore dovrà registrare la fattura integrata con l'IVA dovuta sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.
" Il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione."
Vai alla circolare dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 37 del 29/12/06)
LA QUESTIONE DEL NOLEGGIO
Secondo Giampaolo Giuliani in un intervento su iL SOLE 24 ORE il noleggio, contratto atipico di locazione di beni mobili, sarebbe escluso dall'inversione contabile del reverse charge. Anche noi siamo del parere espresso dall'autore in quanto il contratto di noleggio non può essere assimilato ad un contratto d'appalto o d'opera che rientrano nei contratti di risultato.
Giuliani faceva un esempio. Si ipotizzi il noleggio di un escavatore per la demolizione di un edificio. Nel contratto di noleggio, il noleggiatore si limita a fornire un macchinario che sarà utilizzato per una demolizione per un determinato tempo. Perché si rientri in un contratto diverso dal noleggio e quindi di risultato è necessario che le parti si accordano per la realizzazione di un'opera (demolizione di un fabbricato) da effettuarsi entro un certo periodo, in mancanza della quale l'impresa non potrà ottenere il corrispettivo pattuito.
Per concludere, la lettura attenta della Circolare porta inevitabilmente alle conclusioni espresse.
Noli a caldo esclusi dal reverse charge
I noli a caldo sono esclusi dal reverse charge Iva se oggetto del contratto è, appunto, il noleggio del bene, mentre vi ricadono se è prevista l’assunzione di un’obbligazione di risultato, realizzandosi in tal caso, sostanzialmente, un subappalto. La distinzione tra l’una e l’altra tipologia contrattuale non può, invece, basarsi sulla prevalenza della manodopera piuttosto che della componente “noleggio”, trattandosi di un criterio meno agevole da utilizzare. E’ quanto emerge dalla risposta che il sottosegretario all’economia, Paolo Cento, ha reso ieri in commissione finanze della camera al question-time dell’on. Germontani. L’interrogante aveva chiesto di sapere se l’inclusione del nolo con operatore (cd. nolo a caldo) nella sezione F della tabella Atecofin 2004 sia sufficiente per rendere applicabile il meccanismo dell’inversione contabile e quale sia il criterio per distinguere il contratto di noleggio da quello di appalto.
Roberto Rosati, Sui noli a caldo Iva a due binari, in Italia Oggi, 25/10/2007, pag. 39
Marcello De Michelis