Attestazione formazione dei clienti nel noleggio: una sentenza del tribunale di Pistoia da ragione ad un socio.
- 13/10/2020
- // Normativa // Normative sul Noleggio,Dare a Noleggio
Il noleggiatore si deve far solo rilasciare la dichiarazione come previsto dal TU 81/2008, i controlli sono a carico degli organi ispettivi
Una sentenza del Tribunale di Pistoia ha dato ragione ad un nostro associato, Michelangelo Lavori e Noleggi Srl, che ringraziamo per aver condiviso con noi questa importante notizia in merito alla questione dell’abilitazione all’uso di macchine e attrezzature.
L’Ispettorato del Lavoro aveva sanzionato il nostro associato poiché due dipendenti dell’azienda locataria delle macchine (in questo caso una piattaforma semovente) non erano in possesso dell’abilitazione all’uso della macchina. L’Ispettorato del lavoro sosteneva che il noleggiatore avesse l’obbligo di controllare la validità di tali abilitazioni e l’effettiva iscrizione dei due dipendenti nell’elenco presentato dal datore di lavoro. Il noleggiatore sosteneva di non avere nessun obbligo di controllo delle abilitazioni, condividendo pienamente la visione dell’associazione in materia.
Come dichiarato dall’art. 72, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 l’obbligo specifico del noleggiante è “di fornire la dichiarazione di conformità e il libretto d’uso e manutenzione dello strumento fornito, l’attestazione del buono stato manutentivo nonché nella semplice acquisizione e nella conservazione della dichiarazione per tutta la durata del contratto di noleggio del datore di lavoro della capacità all’utilizzo da parte dei lavoratori e mentre il datore di lavoro noleggiatore ha indirettamente l’onere di provare che il lavoratore incaricato all’uso dell’attrezzatura non sia un operatore improvvisato ma abbia formazione specifica e sia in possesso di specifica abilitazione all’utilizzo di tali attrezzature”.
Il Giudice ha ribadito quanto contenuto dell’articolo di cui sopra, ricordando anche la circolare del minstero del 2013 e aggiungendo che “addossare tale obbligo relativo alla certificazione ed al possesso dei titoli abilitativi formanti da parte dei lavori della società noleggiatrice alla stessa società noleggiante significherebbe richiedere a quest’ultima un qualcosa non previsto per legge oltre che essere gravata da rischi e responsabilità di un’attività di controllo di fatto riservata e riversata allo stesso Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
La sentenza è in totale accordo con quanto sempre sostenuto dall’associazione dei noleggiatori e dal proprio comitato tecnico che da anni si batte per ottenre un riconoscimento che vada oltre la lette e la circolare del ministero.
Tutta la modulistica riguardante la questione delle abilitazioni all’uso delle macchine è disponibile dell’area soci del sito.
La sentenza del tribunale a richiesta sarà fornita ai soci.